Studio Barbaro

Decreto Cura Italia

Decreto Cura Italia

Informazioni di carattere generale per i lavoratori

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER L’EPIDEMIA COVID 19

 

  1. Cassa integrazione ordinaria e Assegno Ordinario con causale “COVID-19 nazionale”

Art. 19 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

 

Per i datori di lavoro rientranti nel regime di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)e per quelli rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale, il Decreto prevede un trattamento di integrazione salariale con la specifica causale “emergenza Covid-19”, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel 2020 riconducibili all’emergenza.

I beneficiari del predetto trattamento ordinario sono i lavoratori dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche se non hanno ancora maturato 90 giorni di anzianità lavorativa.

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Novità:

  • Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
  • Non si tiene conto dei limiti ordinari, quali:

        -  limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per

           il Fondo di integrazione salariale (FIS);

        -  limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

        - limite di 1/3 delle ore lavorabili.

  • Per l’assegno ordinario non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
  • Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

 

  1. Cassa integrazione in deroga COVID-19

Art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

 

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. Il trattamento è riservato ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. I beneficiari del predetto trattamento ordinario sono i lavoratori dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

 

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età non superiore ai 12 anni, è previsto uno specifico congedo parentale retribuito al 50% della retribuzione ordinaria, con possibilità di astenersi dall’attività lavorativa per un periodo continuativo o frazionato complessivo di 15 giorni. il congedo non è fruibile nel periodo in cui l’altro genitore dovesse essere percettore di un ammortizzatore sociale o in una condizione di disoccupazione/inoccupazione. Nel caso di figli con grave disabilità, non operano limiti di età. Alternativamente, è possibile usufruire di un bonus per   servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. È stato infine previsto un congedo parentale speciale, non retribuito, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività scolastiche, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/1992

Per i permessi 104 il beneficio è automatico e prevede la possibilità di incrementare da 3 a 12 i giorni complessivi per i mesi di marzo e di aprile 2020 disponibili per assistere congiunti o familiari portatori di handicap. Nel complesso, il lavoratore avrà la disponibilità di 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.

 

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese e da erogarsi nel mese di aprile 2020. Tale premio non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

 

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.